
L’articolo è stato rivisto ed è aggiornato al 2026 per riflettere i decreti attuativi medio tempore intervenuti dall’introduzione della riforma ad oggi.
La riforma (di cui avevamo parlato in modo più ampio in questo articolo) ha soppresso, nel primo comma dell’articolo 187, il riferimento allo stato di alterazione psico-fisica che la norma precedente richiedeva per la configurabilità del reato. Il testo oggi vigente punisce chiunque guidi dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, senza alcuna specificazione testuale sul periodo temporale intercorso tra l’assunzione e la guida, né sul perdurare degli effetti della sostanza al momento del controllo. Sul piano letterale, quindi, la norma sembrava punire anche chi si mettesse alla guida quando ogni effetto della sostanza fosse ormai esaurito, sul solo presupposto di un’assunzione pregressa, purché rilevabile attraverso gli accertamenti tossicologici.
Questa scelta legislativa nasceva dalla difficoltà, riscontrata nella prassi applicativa della norma previgente, di provare in giudizio l’effettiva alterazione psico-fisica del conducente al momento del fatto. Il legislatore ha inteso superare questa difficoltà probatoria spostando il fuoco della fattispecie dalla condizione soggettiva del conducente al mero dato oggettivo dell’assunzione.
La nuova formulazione ha incontrato la resistenza di più giudici di merito. Il Giudice per le indagini preliminari di Pordenone ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli articoli 3, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione, e analoghe questioni sono state sollevate dal Tribunale di Macerata e dal Tribunale di Siena con ordinanza del 18 aprile 2025, quest’ultima estesa anche all’articolo 13 della Costituzione.
I giudici rimettenti contestavano alla norma la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, di uguaglianza, di tassatività e determinatezza della fattispecie penale, e soprattutto di offensività: punire la mera assunzione pregressa, indipendentemente da qualunque nesso con un pericolo concreto per la sicurezza della circolazione, avrebbe finito per sanzionare condotte prive di qualunque idoneità lesiva, snaturando la funzione dell’articolo 187 come reato di pericolo a tutela dell’incolumità pubblica. Sul punto era intervenuta anche l’Unione Camere Penali Italiane, che ha depositato un’opinione scritta in qualità di amicus curiae.
La Corte Costituzionale, con sentenza del 29 gennaio 2026, ha dichiarato le questioni non fondate, ma non fondate nei sensi indicati in motivazione. È una tecnica decisoria che i costituzionalisti chiamano sentenza interpretativa di rigetto: la Corte non elimina la norma dall’ordinamento, ma ne vincola l’applicazione a una lettura costituzionalmente orientata, in assenza della quale la norma sarebbe stata dichiarata illegittima.
Nel merito, la Corte ha ritenuto che la scelta legislativa di punire la guida dopo l’assunzione di stupefacenti non sia di per sé irragionevole, richiamando dati statistici e letteratura scientifica sulla pericolosità di questa condotta per la sicurezza stradale. Ha tuttavia affermato che la norma deve essere interpretata nel senso che possa essere punito solo chi si sia posto alla guida in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.
In termini operativi, questo significa che non è più necessario, come richiedeva la norma previgente, dimostrare che il conducente si trovasse effettivamente in uno stato di alterazione psico-fisica al momento del controllo. Resta però necessario accertare, in un momento cronologicamente prossimo alla condotta di guida, che nei liquidi biologici del conducente sia presente una quantità di sostanza stupefacente o psicotropa che, per qualità e quantità, in relazione alla specifica matrice biologica esaminata, risulti generalmente idonea, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche e, di conseguenza, delle normali capacità di controllo del veicolo. La mera positività qualitativa, riferita a una traccia residua di sostanza ormai priva di ogni efficacia psicotropa, non è dunque sufficiente a integrare il reato.
Conclusioni
A più di un anno dall’entrata in vigore della riforma, il quadro sull’articolo 187 del Codice della Strada è oggi definito, ma non nei termini in cui il legislatore lo aveva scritto nel 2024. La norma resta in vigore, ma solo nella lettura che ne ha dato la Corte Costituzionale: punibile è chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti in una quantità concretamente idonea ad alterare le proprie capacità, non chi conserva nell’organismo tracce ormai prive di rilevanza. Per chi si trova coinvolto in un procedimento di questo tipo, la sentenza n. 10 del 2026 rappresenta oggi il primo terreno di confronto con l’accusa, e la valutazione della documentazione tossicologica dell’accertamento un passaggio difensivo che non può più essere trascurato.
Avvocato Enrico Costantini
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