
L’articolo è stato rivisto ed è aggiornato al 2026 per riflettere i decreti attuativi medio tempore intervenuti dall’introduzione della riforma ad oggi.
A distanza di oltre un anno e mezzo, buona parte di quelle previsioni non è più soltanto un principio di legge in attesa di attuazione: i decreti attuativi sono stati pubblicati, alcuni obblighi sono già sanzionabili, e la giurisprudenza ha cominciato a intervenire su alcuni dei punti più controversi.
Va detto subito, per chiarezza, che la riforma del 2024 non esaurisce il percorso di revisione del Codice, ma ha anche previsto una delega al Governo per una revisione organica del testo; delega che è stata prorogata nel corso del 2025 e i cui contenuti, discussi in linee guida circolate nel corso del 2026, non hanno ancora valore normativo.
La riforma ha rafforzato il regime sanzionatorio nei confronti di chi viene condannato per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, introducendo l’alcolock come misura accessoria. Si tratta di un dispositivo elettronico installato sul veicolo che ne impedisce l’accensione quando il conducente presenta un tasso alcolemico superiore a zero.
La durata dell’obbligo è graduata sulla gravità della violazione accertata: due anni per chi è stato condannato con un tasso compreso tra 0,8 e 1,5 g/l, non meno di tre anni per chi ha superato 1,5 g/l, con possibilità di proroga su valutazione della Commissione Medica Locale.
L’obbligo riguarda tutti i veicoli condotti dall’interessato, e i relativi oneri di installazione, manutenzione e taratura periodica restano a suo carico. Il mancato adeguamento nei termini comporta l’impossibilità di circolare e ulteriori sanzioni amministrative, con un aumento di un terzo delle pene per chi, già gravato dall’obbligo, viene sorpreso alla guida con il dispositivo manomesso o comunque privo di alcolock.
A questo si affianca l’apposizione sulla patente dei codici unionali che segnalano alle forze dell’ordine, in fase di controllo, che il titolare è soggetto a questa restrizione.
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La riforma ha eliminato dal testo dell’articolo 187 il riferimento allo stato di alterazione psico-fisica, sostituendolo con la più generica condotta di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope. Questa modifica ha generato un contenzioso costituzionale importante, del quale questo articolo dà solo conto sommario perché è la materia dell’approfondimento dedicato, che consiglio di leggere per intero a chi debba affrontare una contestazione ai sensi di questa norma. In sintesi: la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 10 del 2026, ha respinto le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai Tribunali di Pordenone, Macerata e Siena, ma ha subordinato la tenuta della norma a una lettura costituzionalmente orientata, per cui il reato sussiste solo quando viene accertata, nei liquidi biologici del conducente, una quantità di sostanza idonea, secondo le attuali conoscenze scientifiche, ad alterare le capacità psico-fisiche di un assuntore medio. La mera positività non è quindi più sufficiente.
La riforma ha modificato sia il Codice della Strada che il Codice Penale, rafforzando le sanzioni per chi si rende colpevole di La riforma aveva introdotto il principio dell’obbligo di targa e assicurazione per i monopattini elettrici, ma senza i decreti tecnici attuativi quel principio non era ancora sanzionabile. Quei decreti sono arrivati nel corso del 2026, e oggi le date sono definite.
Il contrassegno identificativo, il cosiddetto targhino, è obbligatorio dal 16 maggio 2026 e si tratta di un adesivo personale e legato al codice fiscale del proprietario piuttosto che al telaio del mezzo, da richiedere tramite la piattaforma digitale del Portale dell’Automobilista.
Il casco, invece, è obbligo che non ha mai avuto bisogno di attuazione tecnica ed è vigente per tutti i conducenti, non solo i minorenni, fin dal 14 dicembre 2024.
Su questi tre fronti la riforma non ha subito ripensamenti significativi rispetto a quanto già descritto. Resta demandata ai singoli Comuni la facoltà di istituire zone urbane con limite di 30 km/h, facoltà che diverse città italiane hanno già esercitato per tutelare pedoni e ciclisti, con sanzioni più severe e maggiore decurtazione di punti per chi supera il limite in queste aree. L’uso dello smartphone alla guida, anche solo per rispondere a una chiamata senza dispositivi vivavoce, continua a esporre a sanzioni fino a mille euro e alla sospensione della patente fino a due mesi. Le regole su cinture di sicurezza e seggiolini per bambini restano quelle inasprite dalla riforma, con multe maggiorate e un incremento della decurtazione dei punti in caso di violazione.
Anche su questo punto la riforma resta quella descritta nella versione originaria dell’articolo. Le pene per l’abbandono di animali su strada o nelle relative pertinenze sono state inasprite, con sospensione della patente da sei mesi a un anno, e se dall’abbandono deriva un incidente con lesioni gravi, gravissime o mortali si applicano a chi ha abbandonato l’animale le fattispecie degli articoli 589 bis e 590 bis del codice penale.
La riforma ha reso più incisiva la perdita di punti per i recidivi, subordinandone il recupero a corsi obbligatori di educazione stradale, e ha previsto incentivi per campagne di sensibilizzazione rivolte a giovani e neopatentati. Su questo fronte, a differenza di alcolock e monopattini, non risultano decreti attuativi recenti che abbiano modificato in modo sostanziale l’impianto già descritto.
A un anno e mezzo dall’entrata in vigore, la riforma del Codice della Strada non è più un testo di principi in attesa di attuazione: alcolock, monopattini e il nuovo articolo 187 sono oggi disciplina pienamente operativa, sia pure con un articolo 187 che la Corte Costituzionale ha sensibilmente ridimensionato nella sua applicazione pratica. Chi si trova a dover valutare le implicazioni di una contestazione, in particolare per guida in stato di ebbrezza o dopo assunzione di stupefacenti, farebbe bene a considerare che il quadro normativo di riferimento oggi include non solo il testo di legge ma anche i decreti attuativi e, per gli stupefacenti, la lettura costituzionalmente orientata imposta dalla Consulta.
Avvocato Enrico Costantini
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