• Home
  • Aree di attività
    • Violenza domestica e di genere
    • Diritto penale militare
    • Reati tributari
    • Reati contro la pubblica amministrazione
    • Reati codice della strada
    • Spaccio di stupefacenti
    • Delitti contro il patrimonio
    • Risarcimento danni per sinistri
  • F.A.Q. e Guide
    • Procedimento penale
    • Domande frequenti
    • Guide pratiche
      • Avviso conclusione indagini
      • Convocazione carabinieri
      • Costituzione parte civile: perché è importante
      • Decreto di giudizio immediato
      • Opposizione all’archiviazione per vittime di reato
      • Decreto penale di condanna
      • Patteggiamento
      • Querela: hai subito un reato, come farla
      • Udienza preliminare predibattimentale
  • Gratuito patrocinio
  • Prima Consulenza
  • Articoli
  • Contatti
  • ENG
  • Home
  • Aree di attività
    • Violenza domestica e di genere
    • Diritto penale militare
    • Reati tributari
    • Reati contro la pubblica amministrazione
    • Reati codice della strada
    • Spaccio di stupefacenti
    • Delitti contro il patrimonio
    • Risarcimento danni per sinistri
  • F.A.Q. e Guide
    • Procedimento penale
    • Domande frequenti
    • Guide pratiche
      • Avviso conclusione indagini
      • Convocazione carabinieri
      • Costituzione parte civile: perché è importante
      • Decreto di giudizio immediato
      • Opposizione all’archiviazione per vittime di reato
      • Decreto penale di condanna
      • Patteggiamento
      • Querela: hai subito un reato, come farla
      • Udienza preliminare predibattimentale
  • Gratuito patrocinio
  • Prima Consulenza
  • Articoli
  • Contatti
  • ENG
  • Home
  • Aree di attività
    • Violenza domestica e di genere
    • Diritto penale militare
    • Reati tributari
    • Reati contro la pubblica amministrazione
    • Reati codice della strada
    • Spaccio di stupefacenti
    • Delitti contro il patrimonio
    • Risarcimento danni per sinistri
  • F.A.Q. e Guide
    • Procedimento penale
    • Domande frequenti
    • Guide pratiche
      • Avviso conclusione indagini
      • Convocazione carabinieri
      • Costituzione parte civile: perché è importante
      • Decreto di giudizio immediato
      • Opposizione all’archiviazione per vittime di reato
      • Decreto penale di condanna
      • Patteggiamento
      • Querela: hai subito un reato, come farla
      • Udienza preliminare predibattimentale
  • Gratuito patrocinio
  • Prima Consulenza
  • Articoli
  • Contatti
  • ENG

Convocazione carabinieri

Guida pratica · Artt. 335, 349–351, 369, 374 c.p.p.

Sei stato denunciato o convocato dalle forze dell'ordine?
Cosa succede e cosa fare

Tre situazioni diverse (la denuncia ricevuta, la convocazione in caserma, l’informazione di garanzia) che per chi le vive dall’esterno si assomigliano: qualcuno si sta interessando a te e non sai esattamente cosa aspettarti. Questa guida ti darà le informazioni necessarie nell’ordine in cui le cose accadono nella realtà dei fatti.

Sei Stato Denunciato o Convocato dalle Forze dell'Ordine? Cosa Succede e Cosa Fare | Avv. Costantini
In questa guida
  1. Sei stato denunciato: cosa succede e come scoprirlo
  2. La convocazione: testimone o indagato?
  3. Il primo atto: l'identificazione
  4. L'informazione di garanzia
  5. L'interrogatorio e il diritto al silenzio
  6. Domande frequenti

1. Sei stato denunciato: cosa succede e come scoprirlo

In Italia chiunque può presentare una denuncia o una querela nei tuoi confronti, ma tu lo scoprirai solo quando le indagini ti toccheranno direttamente.

Differenza tra denuncia e querela

La denuncia è un atto con cui si porta a conoscenza delle autorità un fatto che potrebbe costituire reato. Può presentarla chiunque e riguarda reati gravi procedibili d'ufficio, in cui il PM può procedere anche senza il consenso della vittima.

La querela è invece un atto riservato alla persona offesa che riguarda quei reati per i quali la legge vuole che sia la vittima stessa a chiedere che si proceda: se la querela non viene presentata entro i termini, o viene poi rimessa, il reato non è perseguibile.

Cosa succede dopo la denuncia

La denuncia informa il PM di un possibile reato, il quale può decidere di aprire le indagini, iscrivendoti nel registro degli indagati, oppure di non procedere se la denuncia appare manifestamente infondata. L'iscrizione nel registro è segreta e non ne verrai informato finchè le indagini non richiedono il compimento di atti che ti riguardano direttamente.

Come scoprire se sei indagato

Se sospetti di essere stato denunciato e vuoi sapere se a tuo carico è aperto un procedimento, il tuo avvocato può presentare una istanza ex art. 335 c.p.p. alla Procura della Repubblica competente, la quale comunicherà se sei iscritto nel registro degli indagati e per quale reato, salvo che la comunicazione possa pregiudicare le indagini in corso, nel qual caso può differirla.

⚠ Solo il tuo avvocato può presentare l'istanza ex art. 335 c.p.p. in modo strategico, valutando se e quando farlo

2. La convocazione: la domanda che cambia tutto

Ricevere una convocazione dai Carabinieri, dalla Polizia o dalla Guardia di Finanza genera quasi sempre ansia. Ma prima ancora di chiederti cosa dire, devi capire in quale veste sei convocato. È lo spartiacque che determina i tuoi diritti e i tuoi obblighi.

Se sei convocato come

Testimone

Hai conoscenza di fatti rilevanti per un procedimento che riguarda altri. Non sei accusato di nulla.

  • Obbligo di presentarti
  • Obbligo di rispondere con verità
  • Mentire è reato: falsa testimonianza
  • Puoi rifiutare domande che ti autoincriminano
Se sei convocato come

Indagato

Sei sospettato di aver commesso un reato. Le regole cambiano completamente.

  • Obbligo di presentarti
  • Diritto di non rispondere (il silenzio non è colpa)
  • Diritto al difensore presente
  • Nessuna dichiarazione senza avvocato

Se non sai in quale veste sei convocato

Non sei obbligato a scoprirlo da solo. Se la convocazione è generica o telefonica, contatta un avvocato prima di presentarti: capirà il contesto e ti dirà esattamente cosa aspettarti e come muoverti.

Attenzione: la posizione può cambiare durante l'atto

Non è raro che una persona convocata come testimone, durante l'audizione, fornisca elementi che la collegano al reato. In quel momento la polizia giudiziaria è obbligata per legge a interrompere l'atto, avvertirti che sei diventato indagato e permetterti di nominare un avvocato. Se questo non avviene, le tue dichiarazioni successive non possono essere utilizzate come prova contro di te.

3. Il primo atto formale: l'identificazione

Prima di qualsiasi domanda su fatti o reati, la polizia giudiziaria deve procedere alla tua identificazione (art. 349 c.p.p.). È il primo contatto formale tra te e l'autorità, e accade quasi sempre contestualmente all'informazione di garanzia o all'inizio di qualsiasi attività investigativa che ti riguarda.

Cosa puoi e non puoi fare durante l'identificazione

Sei tenuto a fornire le tue generalità reali: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, professione. Dichiarare false generalità è reato autonomo (art. 496 c.p.), indipendentemente dall'esistenza di altri procedimenti a tuo carico.

La polizia può procedere all'identificazione sul posto o negli uffici. In quest'ultimo caso non puoi essere trattenuto oltre il tempo strettamente necessario, e mai oltre le quattro ore, prorogabili fino a dodici solo in casi eccezionali con convalida del Pubblico Ministero.

L'identificazione non implica necessariamente che tu sia indagato: può riguardare chiunque si trovi presente su un luogo o sia ritenuto utile ai fini investigativi. Se però subito dopo ricevi l'informazione di garanzia, sei entrato formalmente nel registro degli indagati.

⚠ Fornisci sempre generalità reali, ma su tutto il resto hai il diritto di tacere se sei indagato

4. L'informazione di garanzia: cosa significa davvero

L'informazione di garanzia (art. 369 c.p.p.) è il documento con cui il PM ti comunica ufficialmente che sei iscritto nel registro degli indagati. Indica il reato ipotizzato, l'autorità che procede e il tuo diritto a nominare un difensore di fiducia.

Non è una condanna ma non va nemmeno ignorata.

Riceverla non significa essere colpevoli né tantomeno che si andrà a processo: molti procedimenti si chiudono con l'archiviazione. È però il segnale che il PM ha una notizia di reato che ti riguarda e sta raccogliendo elementi. Dal momento in cui la ricevi, ogni tua mossa conta.

Viene emessa quando il PM compie un atto in cui è necessario che tu sia assistito da un legale. In questo momento puoi nominare un avvocato di tua fiducia, altrimenti te ne verrà assegnato uno d’ufficio: in ogni caso, non puoi rinunciare alla difesa fornita da un professionista.

Cosa fare quando ricevi l'informazione di garanzia

  • Nomina immediatamente un avvocato di fiducia. È il tuo primo diritto ed è la mossa più importante
  • Non rilasciare dichiarazioni spontanee alle forze dell'ordine, nemmeno "a voce" e nemmeno su dettagli che ti sembrano irrilevanti
  • Con il tuo avvocato puoi presentare istanza ex art. 335 c.p.p. per conoscere i dettagli dell'iscrizione e prendere visione degli atti
  • Valuta subito se ci sono prove a discarico da raccogliere prima che le indagini si consolidino

5. L'interrogatorio e il diritto al silenzio

Se sei convocato come indagato per un interrogatorio, il punto su cui si concentrano gli errori più gravi è uno solo: la convinzione che rispondere con franchezza dimostri l'innocenza, mentre tacere sembri da colpevoli.

Non funziona così. Il diritto di non rispondere è sancito dall'art. 64 c.p.p. ed è una garanzia costituzionale. Il silenzio di un indagato non è ammissione di colpa, non può essere interpretato negativamente, non pesa nel giudizio. È un diritto, non una fuga.

Il mito

«Rispondo liberamente: non ho nulla da nascondere. Tacere sembra che voglia nascondere qualcosa.»

La realtà

Una dichiarazione spontanea, anche innocente nelle intenzioni, può essere usata nei modi più imprevedibili. Il silenzio è una garanzia costituzionale: usarla è intelligenza, non colpa.

Perché serve sempre l'avvocato, prima ancora di entrare

Non è una questione di diffidenza verso le forze dell'ordine, ma di sottoporsi all’interrogatorio solo quando si è preparati: quando si ha la conoscenza degli atti d’indagine, delle prove che sono state raccolte e dei punti deboli dell'accusa. Presentarsi a un interrogatorio senza questa preparazione è come giocare a scacchi senza vedere la scacchiera dell'avversario.

Decidere di non rispondere all’interrogatorio richiesto dal PM non esclude di poterlo successivamente, una volta che il tuo avvocato avrà acquisito copia degli atti e valutato la strategia migliore con te.

Le regole d'oro prima e durante l'interrogatorio

  • Non presentarti mai senza il tuo avvocato: hai diritto alla difesa in ogni atto che ti riguarda. Se non ne hai ancora uno, riferisci di voler proseguire l’atto solo con la presenza del tuo legale
  • Hai il diritto di consultarti con il difensore in qualsiasi momento, anche durante l'atto
  • Prepara la strategia con il difensore prima: rispondere, non rispondere, o rispondere solo ad alcune domande, sono scelte che si fanno a freddo, non sotto pressione
  • Non fare dichiarazioni informali prima o dopo l'atto, nemmeno "a voce" o nei corridoi
  • Non firmare nulla senza aver letto ogni riga con il tuo avvocato presente

Approfondisci in questo articolo cosa significa essere indagati: clicca qui →

6. Domande frequenti

No, l'obbligo di presentarsi esiste indipendentemente dal fatto che tu conosca o meno il motivo e ignorare la convocazione espone a conseguenze legali: per i testimoni è previsto l'accompagnamento coattivo, per gli indagati può avere effetti negativi sul procedimento. Se hai un legittimo impedimento documentato (malattia, ecc.), comunicalo tramite il tuo avvocato con congruo anticipo. Quello che puoi fare è presentarti preparato, avendo prima parlato con un difensore.

Sì, una convocazione telefonica è formalmente valida. In questo caso però non hai un documento scritto: chiedi esplicitamente all'agente in quale veste sei convocato (testimone o indagato) e se non ottieni una risposta chiara, o se ti sembra di essere potenzialmente coinvolto, contatta un avvocato prima di presentarti.

Non sei obbligato ad aspettare passivamente. Il tuo avvocato può presentare un'istanza ex art. 335 c.p.p. alla Procura per verificare se sei iscritto nel registro degli indagati. È anche il momento giusto per cominciare a raccogliere prove a tuo favore e predisporre una strategia difensiva preventiva, prima che le indagini si consolidino.

Non necessariamente. Le dichiarazioni rese senza difensore in determinate circostanze hanno limitazioni di utilizzo processuale, ma, in ogni caso, contattare subito un avvocato dopo aver parlato è la mossa più importante: il difensore valuta cosa è stato detto, in quale contesto e con quali conseguenze, e imposta la strategia da quel momento in poi. Prima lo fai, più margine hai.

Il termine ordinario è di 6 mesi dall'iscrizione nel registro degli indagati, che sale a 1 anno per i reati più gravi. Questo termine può essere prorogato dal GIP su richiesta motivata del PM. Con le proroghe, la durata complessiva delle indagini non può comunque superare 18 mesi in via ordinaria, o 24 mesi per i reati più gravi appena indicati. Nella pratica, i tempi si allungano spesso ulteriormente per ragioni organizzative.

Di per sé no: l'iscrizione non comporta né condanna né perdita di diritti. Non compare nel casellario giudiziale, che registra solo le condanne definitive. Può però avere rilevanza pratica in certi contesti (ad esempio per ottenere determinate licenze o in procedure di sicurezza) e ovviamente può portare a misure cautelari se il PM le ritiene necessarie e il GIP le autorizza. Per questo è importante non ignorarla.

Avv. Enrico Costantini

Penalista · Foro di Verona · Consigliere Camera Penale Veronese

APPROFONDIMENTI

Guide pratiche per ogni notifica

Se hai ricevuto una di queste notifiche, clicca sulla guida pratica con tutti i dettagli, le istruzioni operative e i termini processuali da rispettare.

Decreto di Giudizio Immediato

⏰ 15 giorni per scegliere il rito

Avviso di Conclusione indagini

⏰ 20 giorni per agire

Decreto Penale di condanna

⏰ 15 giorni per opporsi

Udienza preliminare / predibattimentale

Il filtro prima del processo

Patteggiamento

Pro, contro e quando sceglierlo

Il procedimento penale

Spiegato in modo semplice

LEGGI TUTTE LE F.A.Q.

Avv. Enrico Costantini · Penalista · Verona

Hai ricevuto
una convocazione dai Carabinieri o Polizia
o una notifica?

Fissa un appuntamento, dicci cosa è accaduto, quale eventuale notifica hai ricevuto e valutiamo insieme la situazione in cui ti trovi per agire al meglio.

CHIAMA
WHATSAPP
SCRIVI E-MAIL
avvocato enrico costantini logo

Avvocato Penalista Enrico Costantini

Iscritto all’Ordine degli avvocati di Verona n. 3750
avv.enricocostantini@pec.it
info@avvocatoenricocostantini.it
P.IVA 04864420239

TELEFONO: 351-3612721

STUDIO: Via del Minatore 5/B – 37122 Verona

MAIL: info@avvocatoenricocostantini.it

Cookie Policy – Privacy Policy

© 2024-26 Avvocato Enrico Costantini – Tutti i diritti riservati

Gestisci Consenso Cookie
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici. L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
  • Gestisci opzioni
  • Gestisci servizi
  • Gestisci {vendor_count} fornitori
  • Per saperne di più su questi scopi
Visualizza le preferenze
  • {title}
  • {title}
  • {title}