
L’episodio ha generato un acceso confronto politico e mediatico. Da una parte vi è chi sostiene che il Governo abbia introdotto una sorta di immunità per le forze dell’ordine e dall’altra c’è chi ritiene che si tratti semplicemente di una diversa modalità di gestione delle prime fasi delle indagini.
Ma cosa prevede realmente la legge?
Il modello 45 bis è un nuovo registro istituito in attuazione della riforma del codice di procedura penale introdotta dal Decreto Sicurezza.
Quando, fin dai primi accertamenti, appare evidente che un fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione, il pubblico ministero può procedere all’annotazione del nominativo in questo registro anziché iscrivere immediatamente la persona nel registro degli indagati.
È importante chiarire che questa scelta non equivale a un’assoluzione anticipata, né impedisce lo svolgimento delle indagini.
Gli accertamenti investigativi, le consulenze tecniche, l’autopsia, l’acquisizione di immagini e testimonianze proseguono normalmente e se emergeranno elementi idonei a far ritenere configurabile un reato, il pubblico ministero procederà all’iscrizione nel registro delle notizie di reato e il procedimento seguirà il suo corso ordinario.
Dal punto di vista politico, la riforma nasce nel contesto del dibattito sulla tutela degli appartenenti alle forze dell’ordine durante lo svolgimento del servizio.
Dal punto di vista giuridico, però, la situazione è diversa.
La norma, infatti, non fa alcun riferimento agli operatori di polizia, ai militari o ad altre categorie particolari, ma è invece formulata in termini generali e richiama tutte le ipotesi in cui appaia evidente la presenza di una causa di giustificazione:.
Ciò significa che, almeno secondo il dato letterale della legge, il modello 45 bis potrebbe trovare applicazione non solo nei casi di uso legittimo della forza da parte delle forze dell’ordine, ma anche in altre situazioni previste dal codice penale.
È questo uno degli aspetti più interessanti della riforma.
Tra le cause di giustificazione previste dal codice penale rientra infatti anche la legittima difesa. Se, ad esempio, una persona reagisce a un’aggressione o a una rapina e dagli elementi raccolti fin dall’inizio appare evidente che abbia agito nei limiti previsti dalla legge, il nuovo meccanismo processuale potrebbe, in linea teorica, trovare applicazione anche in questa ipotesi.
Naturalmente ogni caso dovrà essere valutato concretamente e sarà la giurisprudenza a chiarire l’ambito di operatività della nuova disciplina. Tuttavia, il testo della legge non limita espressamente il modello 45 bis ai procedimenti riguardanti le forze dell’ordine.
La vicenda di Bologna rappresenta una delle prime applicazioni della nuova disciplina e sarà probabilmente destinata a costituire un importante precedente interpretativo.
Nei prossimi mesi sarà possibile comprendere se le Procure adotteranno il modello 45 bis anche in procedimenti riguardanti cittadini comuni che abbiano agito, ad esempio, in legittima difesa, oppure se la prassi finirà per riservarne l’utilizzo quasi esclusivamente agli appartenenti alle forze dell’ordine.
In ogni caso, è bene ricordare che il cosiddetto “scudo penale” non elimina la responsabilità penale e non impedisce l’accertamento dei fatti, ma si tratta di una disciplina esclusivamente processuale, destinata a regolare la fase iniziale delle indagini quando, fin da subito, appare evidente la possibile operatività di una causa di giustificazione.
Avvocato Enrico Costantini
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