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Referendum Giustizia – CSM, correnti e sorteggio – seconda parte

Nel primo approfondimento (clicca qui per leggere la prima parte dell’articolo) abbiamo esaminato il tema della separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, spiegando perché rappresenti il completamento del modello accusatorio introdotto nel 1989 con la riforma voluta da Giuliano Vassalli.

Ma il referendum sulla giustizia affronta anche un secondo nodo fondamentale: il funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura e il sistema disciplinare dei magistrati. 


Il ruolo del Consiglio Superiore della Magistratura

Il Consiglio Superiore della Magistratura è l’organo di autogoverno della magistratura e decide su promozioni, trasferimenti e sanzioni disciplinari.

Questo ruolo è essenziale per garantire l’indipendenza della magistratura dal potere politico ed è una conquista fondamentale dello Stato di diritto.

La composizione del CSM

Attualmente il CSM è composto, oltre dal Presidente della Repubblica e dalle altre due partecipazioni di diritto, per ⅓ da membri eletti dal Parlamento in seduta comune e per ⅔ da membri eletti dalla magistratura.

Proprio quest’ultima parte, che costituisce la maggioranza, ha portato a discussioni a causa del peso crescente delle cosiddette correnti, cioè gruppi politici interni alla magistratura che partecipano alle elezioni per l’organo di autogoverno.

Sicuramente all’inizio rivestivano un ruolo costruttivo, essendo espressione di un pluralismo culturale e giuridico, ma col passare del tempo, e a causa delle riforme che si sono susseguite, le correnti sono arrivate ad assecondare logiche di appartenenza e di equilibrio tra gruppi, piuttosto che criteri di merito.

È una criticità che molti magistrati stessi hanno denunciato negli ultimi anni.

Pertanto, l’unica soluzione possibile per riportare equità nell’organo è stata individuata nel sorteggio, anche da parte di molti esponenti che oggi sono alfieri del No.

Tale soluzione non è stata inventata ex novo, considerando che è attualmente in vigore in Grecia.

In ogni caso, il sorteggio non è estraneo nemmeno al nostro ordinamento, considerando che è previsto per l’individuazione:

  1. dei 16 membri aggiuntivi alla Corte Costituzionale che dovranno esprimersi sulla messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica;
  2. del collegio giudicante del Tribunale dei Ministri;
  3. dei 6 giudici popolari che andranno a formare la Corte d’Assise e la Corte d’Assise d’Appello;

Sicuramente, il potere delle correnti non cesserà immediatamente ma i nuovi eletti non avranno motivo di assecondare richieste discutibili da parte di colleghi che in un secondo momento non potranno restituire il favore.

In questo modo le correnti continuano ad avere un ruolo costruttivo, come espressione di un pluralismo culturale e giuridico, ma politicamente non avranno più alcun peso. 

La “prestigiosa” obiezione che viene posta è la seguente: “voi vorreste un consiglio comunale composto da membri estratti a sorte?”.

Io sì, se il sorteggio avvenisse tra magistrati e non aperto all’intera cittadinanza, come per qualsiasi elezione popolare.

Tuttavia è possibile obiettare che:

  1. Come più volte affermato dalla Corte Costituzionale, il CSM non è un organo di rappresentanza ma di Alta amministrazione;
  2. Il sorteggio è coerente anche con l’art. 107, co. 3, della Costituzione, il quale stabilisce che “i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni”;
  3. Ogni magistrato ha superato un concorso che richiede un’estrema preparazione e pertanto l’ordinamento gli riconosce la capacità e il potere per chiedere l’ergastolo o per condannare all’ergastolo una persona e quindi è ampiamente preparato anche per decidere in merito a promozioni, trasferimenti e sanzioni disciplinari di altri colleghi;

In particolare, la riforma introdurrebbe un sorteggio puro per i ⅔ dei membri della magistratura e un sorteggio “temperato” per il rimanente 1/3 : il Parlamento in seduta comune redige la propria lista di candidati e da questa verranno poi sorteggiati gli eletti. 

Ebbene, secondo i sostenitori del No, questo sarebbe l’asserito modo in cui la politica riuscirebbe a prendere il sopravvento sulla magistratura, in quanto la politica potrebbe scegliere i propri membri mentre la magistratura no.

Premesso che matematicamente non si comprende come ⅓ possa prevalere su ⅔, in ogni caso è scontato che i membri sorteggiati tra la magistratura non necessitino di un’ulteriore scrematura, per i motivi già detti. Al contrario, visto che per i membri “laici” l’unico requisito è che siano “professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio”, come si può pretendere di prevedere un sorteggio puro anche per l’intera avvocatura quando l’unico criterio è l’anzianità? Infatti, l’avvocato non ha seguito il medesimo percorso professionale del magistrato e non tutti hanno la medesima preparazione: serve quindi che il Parlamento faccia una scrematura.

Perché si parla di separare il CSM

La riforma prevede, in coerenza con la separazione delle carriere, anche una distinzione tra gli organi di autogoverno delle due magistrature: quella giudicante e quella requirente.

Oggi giudici e pubblici ministeri sono governati dallo stesso organo, ma in un sistema dove le carriere sono separate è più coerente che anche le strutture di autogoverno siano distinte.

Non si tratta di indebolire l’indipendenza della magistratura ma, al contrario, l’obiettivo è rafforzarla, evitando che un unico organismo concentri funzioni molto diverse e talvolta potenzialmente in tensione tra loro.

Il nodo della responsabilità disciplinare

Un altro punto delicato riguarda il sistema disciplinare dei magistrati.

Oggi i procedimenti disciplinari sono gestiti all’interno dello stesso sistema di autogoverno della magistratura. Questo assetto ha spesso alimentato nell’opinione pubblica la percezione, giusta o sbagliata, che la magistratura tenda a giudicare se stessa.

È una percezione pericolosa, perché rischia di minare la fiducia dei cittadini.

Infatti, ogni anno arrivano alla Procura generale della Cassazione oltre 1.700 segnalazioni disciplinari. Di queste, circa il 95% viene archiviato in fase istruttoria, e solo il 3,2% arriva effettivamente davanti alla Sezione disciplinare del CSM.

In particolare, tra il 2023 e l’inizio del 2026, il CSM ha emesso complessivamente 194 sanzioni, che rappresentano circa il 3,8 % del totale degli esposti presentati nel medesimo periodo, e di queste sanzioni il 70% si limitava ad ammonimento o censura, quindi dei biasimi formali senza effettive ripercussioni economico/professionali.

Ciò nonostante, nel 2024, lo Stato ha versato 26,9 milioni di euro in indennizzi a causa delle ingiuste detenzioni e per il 2025 la spesa stimata è di circa 23 milioni di euro. Ampliando il dato storico agli agli ultimi 30 anni, l’Italia ha registrato circa 30.000 casi di ingiusta detenzione (una media di 1.000 l’anno), con un costo complessivo per le casse pubbliche che sfiora il miliardo di euro

Per questo la riforma introduce l’idea di un organo specifico dedicato alla responsabilità disciplinare.

L’Alta Corte disciplinare

La proposta, già avanzata in passato da partiti che ora si oppongono ad essa, prevede l’istituzione di una Alta Corte disciplinare, un organo autonomo incaricato di giudicare i magistrati nei procedimenti disciplinari.

L’obiettivo non è mettere sotto pressione la magistratura né limitarne l’indipendenza. Al contrario, si tratta di rafforzare la credibilità del sistema attraverso un meccanismo più chiaro e trasparente di responsabilità.

In tutte le democrazie mature, indipendenza e responsabilità sono due principi complementari: l’una non può esistere senza l’altra.

Una magistratura forte è una magistratura indipendente, ma anche una magistratura che sa rendere conto delle proprie decisioni disciplinari in modo credibile agli occhi dei cittadini.

La composizione è di 15 membri:

  • 3 membri nominati dal Presidente della Repubblica tra professori  ordinari  di universita’ in materie giuridiche e avvocati con almeno 20 anni di esercizio;
  • 3 estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune compila mediante elezione;
  • 6 magistrati giudicanti e 3 requirenti,  estratti  a  sorte  tra  gli appartenenti alle rispettive  categorie  con  almeno  20  anni  di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.

Ancora una volta, prevale la componente togata rispetto a quella laica/politica.

Tra le maggiori critiche c’è il fatto che l’Alta Corte sarebbe un giudice speciale, vietato dall’art. 102, co. 2, della Costituzione.

Ebbene, questa obiezione è particolarmente debole perchè:

  1. l’Alta Corte andrebbe a svolgere una funzione che attualmente compete al CSM e quindi, secondo questa logica, lo stesso CSM dovrebbe essere incostituzionale;
  2. l’Alta Corte e il divieto di istituire di giudici speciali sono entrambi previsti da norme di rango costituzionale e pertanto è pacifico che l’istituzione dell’Alta Corte deroghi al divieto di istituire giudici speciali. Se così non fosse, anche i tribunali militari sarebbero incostituzionali, nonostante siano istituiti dall’art. 103, co.3, della Costituzione.

Una riforma per rafforzare la fiducia nella giustizia

Il vero obiettivo di queste riforme non è ridimensionare il ruolo della magistratura, ma rafforzare la fiducia dei cittadini nella giustizia.

Separare le carriere, rendere più coerente l’autogoverno e introdurre un sistema disciplinare più trasparente significa completare un percorso di modernizzazione iniziato oltre trent’anni fa.

In realtà, gli stessi padri costituenti, tanto tirati per la giacca in questi giorni, avevano già previsto la necessità della separazione delle carriere, in quanto non coerente con la nuova Carta. Infatti, la VII disposizione transitoria e finale della Costituzione recita: “Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell’ordinamento vigente”. 

Pertanto, non si tratta di una battaglia politica o ideologica, ma è una riflessione su come rendere il sistema giudiziario più equilibrato, più credibile e più vicino ai principi del giusto processo.

Allo stesso tempo, votare “Sì” a queste riforme non significa esprimere fiducia a un governo o a una maggioranza politica, ma significa rafforzare le regole del sistema, dentro un quadro costituzionale che continua a garantire controlli, equilibrio tra i poteri e tutela dei diritti.

Il nostro ordinamento, inoltre, è costruito proprio per evitare che l’equilibrio tra i poteri dipenda da chi governa in un determinato momento storico. Infatti, a presidio dello Stato di diritto ci sono sempre il Presidente della Repubblica, garante dell’equilibrio costituzionale, e la Corte Costituzionale, chiamata a vigilare sul rispetto della Costituzione e dei diritti fondamentali.

I governi cambiano, ma la Costituzione resta.

Per questo una giustizia più moderna non è nell’interesse di qualcuno in particolare, ma nell’interesse di tutti.

Perché la giustizia non riguarda solo i potenti: chiunque, nella vita, può trovarsi coinvolto in un’indagine o in un processo; anche chi oggi è convinto che non gli accadrà mai.

Avvocato Enrico Costantini

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