
L’art. 73 del D.P.R. 309/1990 punisce numerose condotte relative alle sostanze stupefacenti, tra cui produzione, vendita, cessione, distribuzione, trasporto e detenzione illecita.
Non è quindi sufficiente considerare esclusivamente la quantità di sostanza sequestrata: per stabilire se una detenzione sia destinata a un uso non esclusivamente personale possono assumere rilievo diversi elementi, tra cui la quantità e la qualità dello stupefacente, le modalità di presentazione, il confezionamento e le altre circostanze del caso concreto. La valutazione deve quindi essere effettuata caso per caso e non può essere ricondotta a una semplice distinzione tra cosiddette “droghe leggere” e “droghe pesanti”.
Quando la sostanza è destinata esclusivamente all’uso personale, la condotta non costituisce reato, ma può integrare un illecito amministrativo ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/1990, non necessariamente privo di conseguenze. Infatti, in questo caso la legge prevede diverse possibili conseguenze, tra cui la sospensione della patente di guida, del porto d’armi e del passaporto, oltre alle ulteriori misure previste dalla disciplina in relazione alla tipologia di sostanza e alla posizione della persona interessata.
Un errore frequente consiste nel ritenere che esista una soglia quantitativa assoluta oltre la quale la detenzione diventa automaticamente spaccio. Il dato quantitativo è certamente importante, ma non è l’unico elemento da considerare: la qualificazione della condotta dipende dalla valutazione complessiva degli elementi indicati dalla legge e dalla concreta destinazione della sostanza. Anche il rinvenimento di una quantità superiore ai limiti tabellari, quindi, non consente da solo di sostituire l’accertamento giudiziario sulla destinazione dello stupefacente.
L’art. 73, comma 5, prevede una disciplina specifica per i fatti di lieve entità, con un trattamento sanzionatorio più favorevole rispetto alle ipotesi ordinarie, e la cui valutazione dipende dalle caratteristiche complessive della condotta. Dal 2026, inoltre, la legge esclude espressamente la lieve entità quando, per l’allestimento di mezzi o strumenti oppure per le modalità dell’azione, le condotte siano poste in essere in modo continuativo e abituale. La modifica rende quindi ancora più importante l’esame delle modalità concrete con cui la condotta è stata realizzata.
Sempre dal 2026 la legge prevede la confisca obbligatoria degli autoveicoli e degli altri beni, anche non registrati, utilizzati per commettere i reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, o che ne abbiano comunque agevolato la commissione, salvo che appartengano a una persona estranea al reato. Si tratta di una misura accessoria che riguarda le condotte riconducibili all’art. 73 e non le ipotesi di uso personale disciplinate dall’art. 75.
In un procedimento per stupefacenti è fondamentale verificare con precisione la contestazione, le modalità del sequestro, la natura e la quantità della sostanza, gli accertamenti tecnici, la destinazione dello stupefacente e tutti gli elementi utilizzati dall’accusa per sostenere l’ipotesi di cessione o spaccio. La corretta qualificazione della condotta può incidere profondamente sulla posizione processuale dell’indagato o dell’imputato e sulle conseguenze penali. Per questo, quando viene contestato un reato in materia di stupefacenti, è opportuno rivolgersi tempestivamente a un avvocato penalista per una valutazione completa della vicenda.
Avvocato Enrico Costantini
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