• Home
  • Aree di attività
    • Violenza domestica e di genere
    • Diritto penale militare
    • Reati tributari
    • Reati contro la pubblica amministrazione
    • Reati codice della strada
    • Spaccio di stupefacenti
    • Delitti contro il patrimonio
    • Risarcimento danni per sinistri
  • F.A.Q. e Guide
    • Procedimento penale
    • Domande frequenti
    • Guide pratiche
      • Avviso conclusione indagini
      • Convocazione carabinieri
      • Costituzione parte civile: perché è importante
      • Decreto di giudizio immediato
      • Opposizione all’archiviazione per vittime di reato
      • Decreto penale di condanna
      • Patteggiamento
      • Querela: hai subito un reato, come farla
      • Udienza preliminare predibattimentale
  • Gratuito patrocinio
  • Prima Consulenza
  • Articoli
  • Contatti
  • ENG
  • Home
  • Aree di attività
    • Violenza domestica e di genere
    • Diritto penale militare
    • Reati tributari
    • Reati contro la pubblica amministrazione
    • Reati codice della strada
    • Spaccio di stupefacenti
    • Delitti contro il patrimonio
    • Risarcimento danni per sinistri
  • F.A.Q. e Guide
    • Procedimento penale
    • Domande frequenti
    • Guide pratiche
      • Avviso conclusione indagini
      • Convocazione carabinieri
      • Costituzione parte civile: perché è importante
      • Decreto di giudizio immediato
      • Opposizione all’archiviazione per vittime di reato
      • Decreto penale di condanna
      • Patteggiamento
      • Querela: hai subito un reato, come farla
      • Udienza preliminare predibattimentale
  • Gratuito patrocinio
  • Prima Consulenza
  • Articoli
  • Contatti
  • ENG
  • Home
  • Aree di attività
    • Violenza domestica e di genere
    • Diritto penale militare
    • Reati tributari
    • Reati contro la pubblica amministrazione
    • Reati codice della strada
    • Spaccio di stupefacenti
    • Delitti contro il patrimonio
    • Risarcimento danni per sinistri
  • F.A.Q. e Guide
    • Procedimento penale
    • Domande frequenti
    • Guide pratiche
      • Avviso conclusione indagini
      • Convocazione carabinieri
      • Costituzione parte civile: perché è importante
      • Decreto di giudizio immediato
      • Opposizione all’archiviazione per vittime di reato
      • Decreto penale di condanna
      • Patteggiamento
      • Querela: hai subito un reato, come farla
      • Udienza preliminare predibattimentale
  • Gratuito patrocinio
  • Prima Consulenza
  • Articoli
  • Contatti
  • ENG

Patteggiamento

Guida pratica ·Art. 444 c.p.p. | Rito alternativo al dibattimento

Il patteggiamento:
chiudi il processo con una pena ridotta, senza andare a giudizio

Se stai affrontando un procedimento penale, il patteggiamento potrebbe permetterti di definire la vicenda rapidamente, con una pena inferiore a quella che rischieresti al termine di un processo ordinario. Ma va valutato subito: i termini per chiederlo si chiudono prima di quanto pensi.

Patteggiamento: cos'è, quando conviene e quando chiederlo | Avv. Enrico Costantini – Verona

Cos'è, in parole semplici

Il patteggiamento è un accordo tra te e il pubblico ministero su una pena concordata, che il giudice deve poi approvare. Se il giudice dà il via libera, il processo finisce lì: nessun dibattimento, nessuna udienza con testimoni, nessuna lunga attesa.

Il vantaggio principale è che la pena concordata è ridotta fino a un terzo rispetto a quella che potresti ricevere al termine del processo ordinario. Se rischi tre anni, potresti patteggiare a due. Se rischi diciotto mesi, potresti scendere a dodici.

Se la pena concordata non supera i due anni di regola non paghi le spese processuali e non ti vengono applicate pene accessorie, con qualche eccezione per alcuni reati contro la pubblica amministrazione, e se non hai precedenti penali la pena viene anche sospesa, evitando il carcere.

Il patteggiamento non è un diritto che puoi esercitare in qualsiasi momento. Va chiesto entro fasi precise del procedimento: una volta arrivati al dibattimento, non è più possibile richiederlo.

Quando conviene valutarlo

Non esiste una risposta valida per tutti. Dipende da cosa ti viene contestato, da quanto è solido il quadro probatorio a tuo carico, da cosa rischi concretamente in termini di pena e da quali conseguenze una condanna avrebbe sulla tua vita professionale.

In linea generale, il patteggiamento è uno strumento da considerare seriamente quando le prove a tuo carico sono difficili da contestare e chiudere rapidamente la vicenda vale più di tentare un processo lungo e incerto. Non è una resa: è una scelta strategica che in certi casi produce il risultato migliore possibile.

Ci sono però situazioni in cui non conviene patteggiare: quando le prove hanno lacune reali, quando una condanna produrrebbe effetti gravi sulla tua carriera o sui tuoi diritti, o quando esistono buone ragioni per puntare al proscioglimento. Valutare quale sia il tuo caso è esattamente il lavoro dell'avvocato.

La sentenza di patteggiamento è assimilabile a una condanna: risulta nel casellario giudiziale, può avere conseguenze in sede civile e può incidere su alcuni diritti. Anche questi aspetti vanno valutati caso per caso prima di decidere.

I termini per chiedere il patteggiamento: non aspettare

Questo è il punto su cui le persone sbagliano più spesso: il patteggiamento si può chiedere durante le indagini preliminari, all'udienza preliminare o predibattimentale, oppure in risposta ad alcuni atti specifici come il decreto penale di condanna e il decreto di rito immediato. Una volta superati questi termini non è più possibile chiedere il patteggiamento.

Se hai ricevuto una notifica o un atto del procedimento e non sai in che fase sei, contatta il tuo legale: capire dove si è arrivati è il primo passo per valutare cosa è ancora possibile fare.

Avv. Enrico Costantini

Penalista · Foro di Verona · Consigliere Camera Penale Veronese

APPROFONDIMENTI

Guide pratiche per ogni notifica

Se hai ricevuto una di queste notifiche, clicca sulla guida pratica con tutti i dettagli, le istruzioni operative e i termini processuali da rispettare.

Decreto di Giudizio Immediato

⏰ 15 giorni per scegliere il rito

Convocazione dalle Forze dell'Ordine

Denunciato, testimone o indagato

Decreto Penale di condanna

⏰ 15 giorni per opporsi

Udienza preliminare / predibattimentale

Il filtro prima del processo

Avviso di Conclusione indagini

⏰ 20 giorni per agire

Il procedimento penale

Spiegato in modo semplice

LEGGI TUTTE LE F.A.Q.

Avv. Enrico Costantini · Penalista · Verona

Vuoi sapere se
ti converrebbe patteggiare?

Prendi un appuntamento e valutiamo insieme la situazione.
Ogni giorno che passa è un’opzione che rischia di scomparire.

CHIAMA
WHATSAPP
SCRIVI E-MAIL
avvocato enrico costantini logo

Avvocato Penalista Enrico Costantini

Iscritto all’Ordine degli avvocati di Verona n. 3750
avv.enricocostantini@pec.it
info@avvocatoenricocostantini.it
P.IVA 04864420239

TELEFONO: 351-3612721

STUDIO: Via del Minatore 5/B – 37122 Verona

MAIL: info@avvocatoenricocostantini.it

Cookie Policy – Privacy Policy

© 2024-26 Avvocato Enrico Costantini – Tutti i diritti riservati

Gestisci Consenso Cookie
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici. L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
  • Gestisci opzioni
  • Gestisci servizi
  • Gestisci {vendor_count} fornitori
  • Per saperne di più su questi scopi
Visualizza le preferenze
  • {title}
  • {title}
  • {title}