
L’art. 577 bis c.p. punisce con la pena dell’ergastolo chi cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio, discriminazione o prevaricazione, oppure come atto di controllo, possesso o dominio in quanto donna.
La stessa norma contempla anche l’ipotesi in cui l’uccisione sia commessa in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo, oppure come atto di limitazione delle sue libertà individuali.
Fuori dai casi espressamente disciplinati dall’art. 577 bis c.p. si applica l’art. 575 c.p., che punisce l’omicidio. Pertanto, non ogni omicidio commesso ai danni di una donna integra automaticamente il delitto di femminicidio: la specifica finalità o motivazione prevista dalla legge assume un ruolo centrale nella qualificazione giuridica del fatto.
La distinzione non dipende semplicemente dal sesso della vittima, infatti il femminicidio richiede la presenza degli elementi indicati dall’art. 577 bis c.p., che collegano l’uccisione alla volontà di esercitare controllo, possesso, dominio o discriminazione nei confronti della donna, oppure ad altre delle finalità espressamente previste dalla norma.
L’introduzione di questa fattispecie ha quindi attribuito un rilievo specifico alla matrice della condotta, differenziando le ipotesi in cui l’uccisione della donna presenta le caratteristiche proprie del femminicidio dalle altre forme di omicidio.
La legge n. 181/2025 non si è limitata all’introduzione dell’art. 577 bis c.p., ma sono state modificate anche altre disposizioni del Codice penale, che oggi prevedono un aumento di pena quando ricorrono le medesime finalità di odio, discriminazione, controllo, possesso o dominio in quanto donna. In particolare, gli interventi principali riguardano i maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), le lesioni personali (art. 585 c.p.), la violenza sessuale (art. 609 ter c.p.), gli atti persecutori (art. 612 bis c.p.) e la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612 ter c.p.).
La riforma interviene quindi più ampiamente sul sistema penale di contrasto alla violenza contro le donne e non riguarda soltanto l’omicidio.
I procedimenti per femminicidio e per gli altri gravi reati commessi nel contesto della violenza di genere richiedono una valutazione approfondita degli elementi di fatto e delle conseguenze processuali. L’assistenza di un avvocato penalista può risultare necessaria già nella fase delle indagini preliminari, sia per la persona sottoposta a procedimento penale sia per la persona offesa e i familiari della vittima, affinché la qualificazione giuridica del fatto e la strategia processuale siano costruite sulla base delle concrete circostanze del caso.
Avvocato Enrico Costantini
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