
Nell’era dell’informatica le interazioni sociali avvengono frequentemente online e con esse anche le discussioni (o addirittura i litigi) si sono trasferiti dalla vita reale a quella in rete. Infatti, in questo ambiente digitale è più facile che una discussione degeneri portando a insulti e/o minacce, grazie anche al fatto di non vedere o non conoscere l’interlocutore.
Le aggressioni verbali online sono talmente frequenti da essere diventate un fenomeno sociale: il “leone da tastiera”. Con questa espressione si fa riferimento a chi di persona non si esprimerebbe in modo aggressivo, mentre sui social utilizza un comportamento verbale particolarmente violento, con insulti e minacce, talvolta agevolato anche da un account finto.
Ebbene, molto spesso si tende a sottovalutare la rilevanza della violenza espressa attraverso i social network, pensando che, per qualche assurdo motivo, ciò che avviene online non possa avere conseguenze perché rimane esclusivamente nella sfera virtuale, o perché sia giustificato dal diritto di manifestare il proprio pensiero.
Ebbene, contrariamente ai vari slogan, questa libertà di pensiero non è assoluta ma prevede dei limiti, tra i quali c’è il divieto di commettere quanto previsto dalla normativa penale (diffamazione, apologia di reato, vilipendio, istigazione a delinquere ecc…).
Per questo motivo la minaccia e l’insulto sono reati sanzionati sia se commessi di persona che nel digitale.
Quindi sì, insultare online può essere reato.
In particolare, l’offesa tramite social network può essere considerata una diffamazione sanzionabile dal codice penale.
Il reato di diffamazione si caratterizza per il fatto che l’insulto venga espresso in presenza di più persone e in assenza della persona interessata, diversamente dall’ingiuria, la quale invece consisteva nell’offesa espressa direttamente al proprio interlocutore.
In particolare, stabilire se l’insulto è avvenuto in presenza o meno della persona offesa si dimostra fondamentale, considerato che dal 2016 l’ingiuria non è più reato.
Per questo motivo, fino a poco tempo fa, era considerato come pacifico il fatto che l’offesa espressa nei social network fosse una diffamazione, dando per scontato l’assenza della persona interessata. Più recentemente, invece, si è avuto modo di approfondire la questione giungendo alla conclusione che, in caso l’interessato sia online, l’offesa non è punibile poiché riconducibile alla depenalizzata ingiuria.
Concludendo, l’evoluzione informatica ha contribuito a darci numerosi comfort e svaghi, ma con questo anche nuove possibilità di commettere reati. Per questo motivo è necessario fare attenzione perché verba volant, ma scripta manent (e basta uno screenshot per provarlo).
Avvocato Enrico Costantini
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