
Approvato il decreto correttivo: il compenso di 615 euro non sarà più legato alla partenza del migrante, si estende anche a operatori non avvocati e le perplessità deontologiche rimangono.
Dopo una maratona di tre giorni, l’Aula della Camera ha convertito definitivamente in legge il nuovo Decreto Sicurezza, ma il provvedimento è stato immediatamente seguito da un decreto correttivo: il Consiglio dei ministri si è riunito in una seduta lampo di pochi minuti per approvare un nuovo decreto legge, a causa delle obiezioni espresse dal Presidente della Repubblica.
La norma originaria aveva sollevato uno scandalo senza precedenti perché introduceva un compenso economico, una sorta di premio, agli avvocati che assistono le persone migranti nelle pratiche di rimpatrio volontario, se il rimpatrio andava a buon fine.
L’Unione delle Camere Penali Italiane aveva definito la norma “l’apologia dell’infedele patrocinio“, sostenendo che trasformava il difensore in uno strumento delle politiche governative di remigrazione, incompatibile con la Costituzione e con i principi più elementari della deontologia forense.
Ora, a seguito del correttivo, il contributo di 615 euro per chi fornisce assistenza nella procedura di rimpatrio volontario assistito sarà subordinato alla conclusione del procedimento amministrativo e non più all’esito della partenza del migrante, e si amplia la platea dei beneficiari eliminando la specifica che tale assistenza debba essere fornita esclusivamente ad opera di un avvocato.
Tuttavia, le perplessità dell’avvocatura non sono state cancellate, nonostante le correzioni.
Anche con le modifiche, il nodo deontologico non è del tutto risolto. Infatti, se il compenso viene riconosciuto “alla conclusione del procedimento amministrativo” di rimpatrio volontario, è vero che questo comporterebbe comunque l’erogazione del compenso anche in caso di esito negativo della pratica, ma significa in ogni caso che il difensore dovrebbe attivarla, contro l’interesse del proprio assistito.
Pertanto, l’ampliamento ad altri soggetti risolve parzialmente il problema della responsabilità esclusiva dell’avvocato, ma non elimina l’incentivo economico a orientare le persone verso una specifica scelta amministrativa anziché verso la tutela giurisdizionale.
Parallelamente, il decreto sicurezza stabilisce che il patrocinio a spese dello Stato non possa più essere concesso in automatico alle persone migranti che fanno ricorso contro i provvedimenti di espulsione. Questo crea una forbice: da un lato si incentiva economicamente chi assiste nel rimpatrio, dall’altro si complica l’accesso gratuito alla difesa contro l’espulsione.
Al di là delle correzioni tecniche, il modo di legiferare è stato piuttosto caotico e fortemente contestato, dentro e fuori dal parlamento. L’utilizzo di un decreto correttivo emanato pochi minuti dopo l’approvazione della legge principale rappresenta un precedente preoccupante per la qualità della legislazione.
La partita non è chiusa e gli avvocati dovranno seguire attentamente questi sviluppi per capire se e come potranno operare nel rispetto della deontologia forense.
Il principio fondamentale rimane invariato: l’avvocato difende il proprio assistito, non le politiche governative, e nessun compenso può compromettere questa indipendenza.
Avvocato Enrico Costantini
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