
Spesso dietro un ambiente di lavoro ostile si nasconde il mobbing, cioè una serie di azioni più o meno aggressive nei confronti di un lavoratore allo scopo di emarginarlo o escluderlo dal contesto lavorativo.
Questi sono tutti esempi di come può concretamente avvenire questa pratica, la quale coinvolge più di un milione di italiani e principalmente donne (circa il 55% dei casi).
Il mobbing può essere realizzato dal datore di lavoro (in questo caso si parla di bossing o mobbing verticale), dai colleghi (mobbing orizzontale) o da entrambi (mobbing misto).
Essendo caratterizzata da una condotta aggressiva, questa pratica può talvolta essere considerata un reato, anche se con qualche difficoltà e solo nelle ipotesi più gravi.
Nel codice penale, infatti, non è espressamente previsto il “mobbing”, ma il comportamento descritto può comunque essere ricondotto a due tipologie di reato.
La prima è quella dei maltrattamenti in famiglia, il quale comprende i comportamenti violenti commessi da una persona nei confronti di un’altra “sottoposta alla sua autorità o a lui affidata…per l’esercizio di una professione o di un’arte”. In questo caso, però, si può parlare di maltrattamenti solo per gli episodi di mobbing all’interno di un ambiente lavorativo “para-familiare”, cioè caratterizzato da uno stretto rapporto abituale (non per forza un legame di parentela) tra datore di lavoro/aggressore e lavoratore/vessato.
Nelle aziende più grandi, invece, non si potrà parlare di maltrattamenti, visto che i rapporti lavorativi con colleghi e superiori sono limitati o comunque non particolarmente frequenti, ma di atti persecutori (cd. stalking), reato che punisce chi “con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura”.
Nonostante lo stalking sia nato per tutelare maggiormente il genere femminile da ex partner, non è da escluderne l’utilizzo anche in ambito professionale, anche se il comportamento non sembra proprio calzante: nell’immaginario collettivo, infatti, lo stalker cerca di avvicinarsi alla vittima, mentre nel mobbing, al contrario, si cerca di allontanarla dal luogo di lavoro.
Si parla infatti in queste ipotesi di “stalking occupazionale”, per definire plurime manifestazioni di ostilità verso il lavoratore dipendente, con lo scopo di isolarlo dall’ambiente di lavoro, in modo tale da violare la sua libertà.
Ebbene, la distinzione tra il reato di maltrattamenti e di atti persecutori/stalking è fondamentale non solo per determinare la presenza o meno del reato, ma anche per quantificare la pena: infatti, mentre i maltrattamenti in famiglia vengono puniti più severamente con la reclusione da tre a sette anni, gli atti persecutori, invece, sono puniti con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi.
Per dimostrare di essere vittima di mobbing, il lavoratore dovrà provare la serie di atti aggressivi, discriminatori e vessatori subiti, la loro ripetizione nel tempo e i danni riportati come conseguenza delle violenze subite.
A tale scopo è fondamentale fornire al proprio avvocato:
Avvalendosi di un avvocato penalista e fornendo prove il più concrete possibili dei fatti, si può ottenere un risarcimento del danno da parte dell’autore del mobbing, e grazie alla mia collaborazione con altri avvocati esperti in diritto del lavoro, è possibile inoltre ottenere una tutela anche dal punto di vista lavorativo-professionale.
Avvocato Enrico Costantini
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