
Secondo i dati Istat il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni ha subìto nel corso della propria vita una violenza fisica o sessuale. In particolare, il 20,2% ha subìto violenza fisica, il 21% violenza sessuale e il 5,4% violenza sessuale nelle forme più gravi di stupro e di tentato stupro.
Quindi, senza ignorare il dato complessivo non indifferente, si nota chiaramente che le violenze sessuali siano più numerose (anche se di poco), delle violenze fisiche, per le quali è “sufficiente” uno schiaffo.
Questi dati dimostrano quindi la problematica di un fenomeno ampiamente sottovalutato e che riconosce la gravità della violenza sessuale solo quando si parla di stupro.
Non tutte le violenze sessuali, infatti, culminano nello stupro o tentato stupro, in quanto questo reato rappresenta un fenomeno più ampio, arrivando a comprendere qualsiasi tipologia di “atti sessuali” indesiderati come il bacio “profondo” e il palpeggiamento.
Chiaramente stupro e “semplice” palpeggiamento hanno gravità diversa, ma il concetto di fondo è il medesimo: si tratta di una violenza.
Torniamo ai dati Istat perché emerge chiaramente un’altra problematica: le donne che hanno subìto violenze fisiche o sessuali dal partner o ex partner sono il 13,6% (2 milioni 800 mila).
Ora tralasciamo le violenze sessuali all’interno delle mura domestiche, visto che dovrebbe essere superfluo nel 2024 (e in un Paese occidentale) precisare che anche a seguito di matrimonio non si possa avere rapporti sessuali con la propria moglie contro la sua volontà, e limitiamoci a commentare le “semplici” violenze fisiche. Infatti, quelle provenienti da partner o ex partner raggiungono quasi quelle commesse da soggetti estranei (11,6% contro il 12,4%).
Questo dato ci porta ad affrontare la questione delle violenze domestiche, e quindi un’altra fattispecie di reato molto frequente: i maltrattamenti in famiglia.
Con questo reato, tra l’altro, usciamo anche dai dati Istat, in quanto per la sua commissione non è nemmeno richiesta la violenza fisica ma è sufficiente quella verbale, purché ripetuta nel tempo. In particolare, i maltrattamenti comprendono insulti, minacce e, in generale, tutti quei comportamenti in grado di causare, nel lungo periodo, un clima opprimente per la persona convivente.
Purtroppo anche questo è un reato spesso sottovalutato dalle vittime, le quali, in qualche modo, vogliono credere che sia un comportamento passeggero o, peggio ancora, giustificabile.

Da ultimo i dati Istat stimano che il 21,5% delle donne fra i 16 e i 70 anni (pari a 2 milioni 151 mila) abbiano subito comportamenti persecutori da parte di un ex partner nell’arco della propria vita.
Gli atti persecutori (o stalking) ex art. 612 bis c.p. si realizzano con molestie (intese come comportamenti in grado di causare un disagio) o minacce ripetute nel tempo, in modo tale da produrre un grave stato d’ansia, paura per la propria incolumità o, comunque, la modifica delle proprie abitudini di vita.
Questo reato è nato nel 2009 per tutelare maggiormente le vittime di stalking che in precedenza non trovavano sufficiente protezione: le minacce e le molestie, nonostante fossero reati già previsti dal codice penale, prevedono sanzioni particolarmente leggere e pertanto non si dimostravano in grado di tutelare adeguatamente la vittima, sia dal punto di vista della pena finale, che da quello di una possibile misura cautelare (cioè una tutela prevista nell’interesse della vittima per fermare l’aggressore in attesa della conclusione del processo).
Inoltre, assieme a questo reato, è stato introdotto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima ex art. 282 ter c.p.p., una misura cautelare frequentemente applicata in questi casi al presunto stalker.
A conclusione di quanto detto, ricordiamo che i 3 reati qui menzionati (violenza sessuale, maltrattamenti e atti persecutori/stalking) hanno visto una continua evoluzione normativa negli ultimi anni (legge di attuazione della Convenzione di Lanzarote del 2012, legge sul femminicidio del 2013, Codice rosso del 2019 e riforma Roccella del 2023) al fine di tutelare maggiormente la donna. Tutti questi aggiornamenti si dimostrano tuttavia inutili se prima non si supera una mentalità chiusa e arretrata presente ancora nella nostra società.
Avvocato Enrico Costantini
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