
Il provvedimento introduce una presunzione relativa di capacità di intendere e di volere per il minore che, al momento del fatto, abbia compiuto 14 anni ma non ancora 18. Fino ad oggi era il giudice, insieme al pubblico ministero, a dover accertare caso per caso se il minorenne fosse effettivamente capace di comprendere il significato delle proprie azioni. Con la riforma, invece, questa capacità si presume fino a prova contraria, e l’onere di dimostrare l’eventuale incapacità si sposta, di fatto, sulla difesa. Il testo modifica anche l’articolo 9 del d.P.R. 448/1988, prevedendo che pubblico ministero e giudice possano acquisire elementi specificamente finalizzati al giudizio sull’imputabilità, laddove oggi l’accertamento sulla personalità del minore risponde a finalità diverse. Restano invece invariate sia l’età minima di rilevanza penale, fissata a quattordici anni, sia la diminuzione di pena prevista per il minore riconosciuto imputabile.
Va precisato che si tratta di un disegno di legge e non di un decreto legge: il testo non è quindi immediatamente operativo e dovrà essere approvato da entrambe le Camere prima di entrare in vigore, con la possibilità che in sede parlamentare subisca modifiche anche significative.
L’Unione delle Camere Penali Italiane ha preso posizione con un comunicato del 24 luglio 2026, intitolato “I minori non sono adulti“, segnalando che la riforma incide sul fondamento stesso della giustizia minorile, storicamente costruita sulla consapevolezza che l’adolescenza è una fase di personalità ancora in formazione. Il comunicato richiama i dati del Dipartimento per la Giustizia minorile, secondo cui le declaratorie di non imputabilità per accertata immaturità rappresentano oggi un fenomeno del tutto marginale, limitato a poche decine di casi l’anno su scala nazionale: un dato che, secondo l’Unione, priva la riforma di una reale giustificazione applicativa e la colloca piuttosto tra gli interventi a valenza simbolica. I penalisti hanno inoltre sollevato dubbi di legittimità costituzionale del provvedimento, ipotizzando un possibile contrasto con le garanzie riconosciute ai minori dall’ordinamento vigente.
Al di là delle diverse valutazioni politiche, il disegno di legge lascia aperta una questione prettamente giuridica. L’imputabilità del minore rappresenta il presupposto della responsabilità penale e, proprio per questo, è sempre stata oggetto di un accertamento specifico. Per questo motivo, se la riforma fosse approvata senza modifiche, non è escluso che proprio questa scelta possa diventare il principale terreno di confronto davanti alla Corte costituzionale, chiamata a stabilire se una presunzione di maturità sia compatibile con i principi di personalità della responsabilità penale, di tutela del minore e di rieducazione della pena.
Resta però una domanda, forse la più importante. La crescente criminalità minorile è un fenomeno complesso, che affonda le proprie radici in fattori familiari, educativi, sociali e culturali. Pertanto, è davvero realistico pensare che questo fenomeno possa essere affrontato con efficacia solamente modificando la regola sull’imputabilità, oppure si rischia di affidare a una scorciatoia normativa il compito di risolvere ciò che richiederebbe interventi ben più articolati?
Perché assoggettare alla responsabilità penale ragazzi che non abbiano ancora raggiunto un grado di maturità tale da comprendere pienamente il significato della pena potrebbe avere un duplice rischio: non solo non incidere sulle cause della devianza minorile, ma addirittura produrre l’effetto opposto, alimentando proprio quel fenomeno che si propone di contrastare.
Avvocato Enrico Costantini
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