
Per comprendere la portata della riforma oggetto di referendum sulla giustizia, occorre partire da un dato tecnico ma decisivo: la distinzione delle FUNZIONI (non delle carriere) tra chi accusa e chi giudica è il tratto distintivo del processo accusatorio, modello tipico delle democrazie liberali moderne.
Secondo l’attuale processo accusatorio, infatti, il pubblico ministero è parte processuale e la prova si forma nel contraddittorio tra accusa e difesa davanti a un giudice terzo e imparziale. Questo è un modello che valorizza i diritti e il confronto pubblico ad armi pari.

Il precedente processo inquisitorio, al contrario, si fondava sull’unitarietà della funzione: chi indaga e chi giudica appartengono allo stesso corpo, condividono cultura, formazione e percorso ordinamentale. È un modello storicamente legato a concezioni autoritarie dello Stato, dove l’interesse punitivo prevale sulle garanzie.
La riforma del 1989 ha scelto con chiarezza il modello accusatorio, tuttavia, sul piano ordinamentale, è rimasta una contraddizione: giudici e pubblici ministeri continuano ad appartenere allo stesso ordine.
Questa unitarietà non è un dato neutro o “naturale”, ma il frutto di una precisa impostazione storica.

L’organizzazione unitaria della magistratura fu strutturata in modo organico durante il periodo fascista, sotto il ministero della Giustizia di Dino Grandi. L’idea di fondo era coerente con la concezione autoritaria dello Stato: una magistratura compatta, gerarchicamente e culturalmente unitaria, funzionale alla realizzazione dell’interesse statale, senza una netta distinzione tra chi accusa e chi giudica.
Separare le carriere significa portare a compimento la transizione verso un modello pienamente coerente con la Costituzione repubblicana e con il processo accusatorio introdotto nel 1989.
Pertanto, separare le carriere significa superare l’ultimo retaggio ordinamentale di una concezione autoritaria della giustizia.
Chi si ritiene progressista dovrebbe accogliere positivamente la riforma, riconoscendo la priorità del principio del giusto processo, così come stabilito dall’art. 111 della Costituzione, la centralità del contraddittorio e la tutela dei diritti dell’imputato contro ogni abuso del potere punitivo.
Sostenere la separazione delle carriere non significa indebolire la lotta ai reati, né proteggere privilegiati. Significa rafforzare la terzietà del giudice, rendere più credibile l’imparzialità delle decisioni, consolidare la fiducia dei cittadini – tutti i cittadini – nella giustizia.
Il pubblico ministero continuerebbe ad essere autonomo e indipendente, restando inalterato l’art. 112 della Costituzione che stabilisce l’obbligatorietà dell’azione penale, ma l’assetto ordinamentale sarebbe finalmente coerente con la struttura accusatoria del processo.
Dire “Sì” alla separazione delle carriere, e votarlo al referendum sulla giustizia del prossimo 22 e 23 marzo 2026, significa completare l’opera avviata da Vassalli e rendere pienamente effettivo il modello di giustizia scelto dalla Repubblica.
Non è una battaglia identitaria: è una scelta di civiltà giuridica, nel solco della tradizione garantista e costituzionale italiana.
Avvocato Enrico Costantini
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