
L’art. 609 bis c.p. punisce con la reclusione da sei a dodici anni chi, con violenza, minaccia o abuso di autorità, costringe una persona a compiere o subire atti sessuali, e la stessa pena si applica a chi induce una persona a compiere o subire atti sessuali abusando delle sue condizioni di inferiorità fisica o psichica, oppure traendola in inganno per essersi sostituito ad altra persona.
La violenza sessuale, quindi, non coincide necessariamente con l’impiego di una violenza fisica particolarmente evidente. La qualificazione giuridica della condotta dipende dalle concrete modalità del fatto e dalla presenza degli elementi richiesti dall’art. 609 bis c.p.
Per questo motivo, nei procedimenti penali assumono particolare importanza il contesto nel quale si è verificato il rapporto sessuale, le condotte tenute dalle persone coinvolte e tutti gli elementi di prova disponibili.
Uno degli aspetti più discussi riguarda il modo in cui debba essere ricostruita la volontà della persona coinvolta nel rapporto sessuale.
La disciplina vigente non contiene una formula generale secondo cui ogni rapporto sessuale privo di un consenso espresso costituisca automaticamente violenza sessuale. L’accertamento deve quindi essere compiuto sulla base della fattispecie prevista dall’art. 609 bis c.p. e delle circostanze concrete del caso, senza poter ridurre la valutazione alla sola presenza o assenza di una manifestazione verbale di dissenso.
Il Parlamento sta esaminando una modifica dell’art. 609 bis c. p. diretta a intervenire proprio sulla disciplina della volontà e del consenso nei rapporti sessuali, tuttavia l’iter legislativo ha conosciuto diverse modifiche nel corso del 2025 e del 2026 e non si è ancora concluso.
Il testo approvato dalla Camera nel novembre 2025 introduceva il riferimento espresso al “consenso libero e attuale”, mentre al Senato la discussione si è orientata anche verso un’impostazione diversa, fondata sulla “volontà contraria” della persona offesa, e prosegue tuttora in Commissione Giustizia, in comitato ristretto. Pertanto, nessuna delle formule oggetto del dibattito parlamentare può quindi essere presentata oggi come una regola già in vigore: la disciplina applicabile resta quella dell’art. 609 bis c.p. attualmente vigente.
Nei procedimenti per violenza sessuale la ricostruzione dei fatti assume un’importanza decisiva. Testimonianze, messaggi, comunicazioni digitali, documentazione sanitaria e comportamenti antecedenti o successivi ai fatti sono rilevanti e possono dimostrarsi determinanti per ricostruire il contesto nel quale si è verificata la condotta.
La valutazione deve essere compiuta con particolare attenzione sia quando la persona offesa denuncia una violenza sessuale sia quando una persona viene sottoposta a indagine o imputata, perché la corretta qualificazione giuridica del fatto richiede un esame rigoroso degli elementi di prova.
Un procedimento per violenza sessuale presenta rilevanti conseguenze personali e processuali per tutte le parti coinvolte: per la persona indagata o imputata è essenziale verificare con precisione la contestazione, le prove raccolte e la concreta configurabilità del reato, mentre per la persona offesa l’assistenza legale può essere importante già nella fase delle indagini preliminari, per tutelare i propri diritti e contribuire alla corretta ricostruzione dei fatti.
Avvocato Enrico Costantini
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