
Il reato di abuso d’ufficio era disciplinato dall’art. 323 c.p. e puniva il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle sue funzioni, violava specifiche norme di legge o di regolamento, o ometteva di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, procurando un ingiusto vantaggio patrimoniale o arrecando un danno ingiusto ad altri.
L’intento della norma era quello di tutelare l’imparzialità, il buon andamento e la legalità dell’attività amministrativa e si caratterizzava per punire quei comportamenti che non rientravano negli altri reati più gravi contro la pubblica amministrazione (es. peculato, corruzione, concussione…).
L’abuso d’ufficio è sempre stato criticato per sanzionare una condotta non facilmente delineabile che esponeva i funzionari pubblici a lunghi iter processuali che, in diversi casi, si concludevano con una sentenza di assoluzione.
Per questo motivo, con il decreto legge n. 76/2020 (decreto Semplificazioni), il legislatore ha ristretto l’ambito applicativo dell’abuso d’ufficio al fine di evitare che l’incertezza interpretativa paralizzasse l’attività decisionale dei funzionari pubblici.
L’intervento aveva così escluso la rilevanza penale per le violazioni generiche di principi o di regole di condotta amministrativa, limitando la punibilità ai soli casi in cui l’abuso riguardava la violazione di norme di legge o di regolamento specifiche e vincolanti.
Questa revisione, tuttavia, ha suscitato numerose critiche, soprattutto per il rischio di impunità in molti casi di favoritismo, clientelismo o mala gestione della cosa pubblica.
Malgrado il precedente intervento avesse già ristretto il campo di applicazione del reato, il Parlamento ha deciso di abrogare completamente l’abuso d’ufficio con la legge 9 agosto 2024, n. 114, entrata in vigore pochi giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le motivazioni alla base di questa scelta sono state di natura sia politica che giuridica: il legislatore ha voluto porre fine a quella che è stata definita da più parti come una “ipertrofia penalistica” in ambito amministrativo, causa di paura della firma e di paralisi decisionale nella pubblica amministrazione.
L’abrogazione, però, ha sollevato critiche da parte di giuristi, associazioni civiche e parte della magistratura, che temono l’indebolimento della lotta alla corruzione e al malaffare.
In assenza dell’art. 323 c.p., condotte un tempo sanzionabili penalmente potrebbero rientrare solo nell’ambito della responsabilità contabile o disciplinare.
La Corte Costituzionale ha respinto le doglianze ritenendo che non vi sono obblighi internazionali che impongono di mantenere una fattispecie penale di abuso d’ufficio.
Inoltre, la Corte ha evidenziato come la scelta legislativa di abrogare il reato rientri nella discrezionalità del Parlamento, purché non si violino principi fondamentali.
La Corte ha riconosciuto che l’abrogazione può aver indebolito il sistema di prevenzione degli abusi amministrativi, ma ha chiarito che la Costituzione non impone che ogni lesione dell’imparzialità amministrativa debba essere sanzionata penalmente. Infatti, il legislatore è libero di perseguire gli stessi obiettivi con strumenti amministrativi o disciplinari, anche se meno incisivi.
L’abuso d’ufficio non è più un reato e la Corte Costituzionale ha chiarito che l’abrogazione è costituzionalmente legittima, anche alla luce degli obblighi internazionali.
Resta ora al legislatore, e alla pubblica opinione, valutare se tale scelta abbia effettivamente migliorato l’azione amministrativa o se, al contrario, abbia aperto varchi a nuove forme di impunità.
Avvocato Enrico Costantini
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