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Reato sostanze stupefacenti: limiti per droghe leggere e pesanti, uso personale

Droghe leggere e pesanti

Il nostro ordinamento regola ciò che riguarda gli stupefacenti nel D.P.R. 309/90, il quale distingue tra droghe leggere, come la cannabis, e droghe pesanti, come cocaina ed eroina, punendo con diversa intensità qualsiasi attività (che per semplificare chiameremo “condotta”) che le riguarda (produzione, cessione, detenzione ecc…) in base alla categoria di riferimento.

Ciò significa che possedere, consegnare ad altri, o produrre dosi di cannabis o cocaina cambia notevolmente la situazione e di conseguenza la pena prevista.

Quantità di stupefacente

Chiaramente, ai fini della gravità della sanzione, incide non solo il tipo di stupefacente ma anche la quantità: si distingue infatti la condotta modesta, ordinaria o di ingente quantità.

Si precisa che ai fini del quantitativo di droga non importa quello lordo, ma la quantità netta di principio attivo. Questo vuol dire che se una droga è mescolata con molti altri prodotti la purezza diminuisce e quindi anche la possibilità di incorrere in sanzioni penali. Ciò viene rilevato tramite delle analisi chimiche che le autorità eseguono sul materiale sequestrato.

Qui sorge un primo problema perché la legge non stabilisce un quantitativo specifico per distinguere tra le diverse categorie di reato e quindi si prende come riferimento la “prassi” del singolo tribunale: 1 kg di cocaina, pertanto, in una città con bassa criminalità potrebbero essere considerati come “ingente quantità”, mentre in una città con alto tasso di criminalità potrebbero essere considerati condotta “ordinaria”.

Uso personale: quando si applica

Per quanto riguarda invece la sola detenzione di stupefacenti (cioè il possesso), se le forze dell’ordine riscontrano una quantità minima di stupefacente, è possibile considerarlo “uso personale”.

Per stabilire quando una determinata quantità è considerata “uso personale” la legge prevede delle tabelle di riferimento che distinguono le singole tipologie di stupefacenti (art. 75 D.P.R. 309/90).

In quest’ultimo caso, indipendentemente dalla categoria di droga, la condotta per uso personale non viene punita penalmente (finendo, quindi, sulla fedina penale), ma con una sanzione amministrativa (ossia una “multa”) che però può portare anche alla sospensione di passaporto, porto d’armi e, soprattutto, della patente. 

Avvocato Enrico Costantini

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